Superbonus 110%: decreto rilancio 2020
Superbonus 110%: analisi decreto rilancio 2020
Facciamo un pò di chiarezza sul bonus 110% ovvero, su cosa è indicato nel Titolo VI – misure fiscali – art. 119. “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”
Ecobonus
Il comma 1, 2, 3 si riferiscono a ECOBONUS. Vi sono 3 interventi “madre” o principali senza i quali non si accede alla detrazione fiscale al 110%, essi sono indicati al comma 1 e sono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con una copertura superiore al 25% delle superfici disperdenti. Spesa massima di 60.000 € per unità immobiliare;
- sostituzione dell’impianto termico centralizzato di climatizzazione invernale esistenti in edifici (condomini) con più unità immobiliari con un impianto centralizzato di riscaldamento/raffrescamento/produzione di acqua calda sanitaria alimentato da caldaia a condensazione (classe A), pompe di calore, sistemi ibridi, impianti geotermici e impianti di microcogenerazione anche abbinati a impianti fotovoltaici con relativo sistema di accumulo. Spesa massima di 30.000 € per unità immobiliare;
- sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente, in edifici unifamiliari, con un impianto di riscaldamento/raffrescamento/produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore, sistemi ibridi, impianti geotermici e impianti di microcogenerazione anche abbinati a impianti fotovoltaici con relativo sistema di accumulo. Spesa massima di 30.000 € per unità immobiliare;
Al comma 2 vi sono quindi gli interventi “figli” o secondari, (infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, sistemi ibridi ecc…) che non rientrano al 110% se non agganciati ad un intervento “madre” o principale visti precedentemente ai punti 1, 2 e 3.
Ad esempio, la sostituzione degli infissi, che da sola ha una detrazione del 50%, se la faccio contestualmente all’intervento 1 di cappotto esterno, con i requisiti richiesti per il 110%, salgono anch’essi al 110%.
Il comma 3 ci dice che per ottenere la detrazione fiscale al 110%, per tutti gli interventi visti al comma 1 e al comma 2, devo assicurare, anche con il contributo del solare fotovoltaico e dell’eventuale batteria di accumulo, il miglioramento di almeno 2 (due) classi energetiche dell’edificio.
In sostanza, per rientrare nell’ecobonus 110%, si deve comprovare il salto di 2 classi nell’attestato di prestazione energetica attraverso un A.P.E. (attestato di prestazione energetica) pre-intervento ed un altro A.P.E. post-invervento. Entrambi andranno inviati all’ENEA insieme alla richiesta di incentivo.
Il comma 4 riguarda gli interventi di miglioramento sismico (SISMABONUS) che sarà trattato in un altro articolo.
Bonuscasa
Nel comma 5 si parla di fotovoltaico che può essere detratto, con un limite di 48.000 € e comunque nel limite di 2.400 € per kW di potenza nominale dell’impianto, se installato congiuntamente ad un intervento “madre” del comma 1 o congiuntamente ad un intervento di miglioramento sismico. Il limite di spesa di 2.400 € a kW viene ridotto a 1.600 € se gli interventi riguardano interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica.
Viene riconosciuta la stessa detrazione nel comma 6 come per il comma precedente anche ai sistemi di accumulo installati contestualmente o successivamente agli impianti solari fotovoltaici con un limite di spesa a 1.000 € a kW di capacità di accumulo.
comma 7: La detrazione del fotovoltaico e della relativa batteria di accumulo e’ subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia, di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Il comma 8 riguarda l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (colonnine di ricarica) che accedono alla detrazione fiscale del 110% se installate congiuntamente ad un intervento madre di cui al comma 1.
Nel comma successivo si individuano le figure che possono usufruire del superbonus 110% ovvero, i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (salvo quanto previsto dal comma 10), gli istituti autonomi case popolari e le cooperative di abitazioni.
Nel successivo comma 10 viene specificato che gli interventi di Ecobonus si applicano solo per la prima casa per il privato.
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