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DVR – Documento di Valutazione Rischi

Lo Studio Tecnico E.S.E. redige il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI obbligatorio dal 1 Giugno 2013 per tutte le imprese fino a 10 addetti e facoltativamente alle imprese fino a 50 lavoratori (decreto interministeriale del 30/11/2012).

La mancata redazione e/o aggiornamento del DVR comporta pesanti sanzioni per il datore di lavoro.

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR?

Il documento di valutazione rischi è un documento obbligatorio per legge che un azienda deve mettere a disposizione su richiesta degli organi di controllo, serve a valutare i rischi presenti in azienda e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha il fine quindi di definire le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Dal 1° giugno 2013 quindi, tutte le attività che occupano fino a 10 lavoratori (titolari e soci compresi) a seguito della valutazione dei rischi, hanno l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 16 maggio 2012. Non sarà quindi più sufficiente l’autocertificazione.

Il Datore di lavoro, secondo la normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, deve procedere all’individuazione di tutti i possibili fattori di rischio e delle possibili interazioni. In particolar modo tutte le imprese devono compiere un attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori.

Nello specifico il DVR è disciplinato dall’art. 28, il quale dispone che il Documento di Valutazione Rischi, oltre ad essere munito di data certa, deve contenere:

  • una relazione completa sulla valutazione di tutti i rischi presenti sul posto di lavoro sia in merito alla sicurezza che alla salute dei dipendenti, tenendo conto di tutte le ore di lavoro, riportando anche i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati forniti ai lavoratori;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure che si intendono adottare per attuare le misure previste per la messa in sicurezza del posto di lavoro. Inoltre è necessario indicare quali persone all’interno dell’azienda hanno il compito di provvedere a tali adempimenti, ovviamente dovranno essere soggetti in possesso delle competenze adeguate;
  • i nominativi, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale;
  • elenco delle mansioni che eventualmente possono esporre i lavoratori a specifici rischi, per cui è necessaria una particolare competenza, esperienza e adeguata formazione e addestramento.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

N.B. Le ditte che operano nei cantieri, oltre al POS, devono elaborare il DVR.

Sanzioni per il datore di lavoro:

  • arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
  • arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto

Scopri l’elenco delle attività che devono redigere il DVR.