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Ecobonus e sismabonus al 110% decreto rilancio detrazione fiscale Studio Tecnico E.S.E.

Ecobonus e sismabonus al 110 %: decreto rilancio 2020

Leggi anche l’approfondimento sul superbonus al 110%

Ecobonus e sismabonus al 110 %: decreto rilancio 2020; Tutto confermato nello schema di decreto legge Rilancio 2020 in cui la detrazione fiscale viene incrementata al 110% per spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. 

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Ecobonus e sismabonus al 110%: decreto rilancio 2020

Il decreto Rilancio approvato dal consiglio dei Ministri ieri, 13 maggio 2020, mira a dare una ventata di aria fresca a famiglie e imprese edili in gravissime difficoltà a causa della crisi legata al coronavirus. Il DL prevede l’innalzamento della quota detraibile per spese di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianto fotovoltaico con eventuale accumulo e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici . Ma vediamo brevemente le principali novità:

  • detrazione incrementata al 110 %;
  • i tempi per utilizzare la detrazione passano da 10 a 5 anni;
  • è necessario il salto di 2 classi energetiche;
  • possibilità di sconto in fatture e cessione del credito;
  • il bonus non spetta per edifici non adibiti ad abitazione principale.

Più in dettaglio la detrazione rigurda:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Condizione necessaria: I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione. Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Ai fini dell’accesso alla detrazione si devono assicurare, anche congiuntamente ad altri interventi, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), rilasciato da tecnico abilitato.

Superbonus anche per il Sisma Bonus

L’aliquota potenziata al 110% spetta anche agli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Superbonus per gli impianti fotovoltaici

Superbonus al 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica. In caso di interventi di:

  • ristrutturazione edilizia
  • nuova costruzione
  • ristrutturazione urbanistica

il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione , alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Agli interventi sopra elencati si applicano la cessione del credito o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione, ovvero, è possibile chiedere al fornitore uno sconto immediato che riduce o meglio annulla completamente la somma da pagare. Sarà poi l’impresa che esegue i lavori a recuperare l’importo esatto riportato in fattura trasformandolo in credito d’imposta, che potrà utilizzare essa stessa oppure cedere a soggetti terzi (fornitori, banche ed altri intermediari finanziari).

Lo Studio Tecnico E.S.E. segue i propri clienti attraverso tutto l’iter, dallo studio di fattibilità, passando dalle pratiche edilizie e redazione degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) fino all’espletamento della pratica ENEA. Per maggiori informazioni puoi contattarci ai nostri recapiti telefonici:

Ing. Raffaele Campese

Geom. Cosimo Malvaso

Ing. Massimo Campese

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