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Aggiornamento annuale R.L.S.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il RLS per lo svolgimento del ruolo deve aver frequentato il corso di formazione specifico. In ogni caso, dopo un anno dalla data di conseguimento dell’attestato scatta l’obbligo dell’aggiornamento.

La durata di tale aggiornamento periodico non può essere inferiore a:

  • 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori;
  • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Obiettivi del corso

Fornire ai partecipanti gli elementi fondamentali necessari per esercitare con competenza ed efficacia la funzione di RLS all’interno dell’organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale.

Il rilascio dell’attestato

L’Attestato viene rilasciato presso la sede dello Studio Tecnico E.S.E. Dopo il superamento del Test di Verifica Finale del corso sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con Verifica Finale dell’Apprendimento ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

GLI ATTESTATI RILASCIATI SONO VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

 

CORSO

CHI

IMPRESE CHE OCCUPANO

DURATA

PERIODICITÀ

Aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetti eletti o designati a ricoprire il ruolo di RLS

fino a 50 lavoratori

4 ore

ogni anno

più di 50 lavoratori

8 ore