Corso per Preposti
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Il corso è rivolto alla formazione del Preposto, art. 37, comma 7 lettere a. b. c. d. D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il corso è rivolto ai lavoratori nominati preposti così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), e), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., Che hanno già frequentato il corso di formazione per lavoratori in funzione dell’attività di rischio svolta.
A norma dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 si intende, per preposto, “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Col tale definizione devono intendersi i sovrintendenti che hanno ricevuto l’investitura formale da parte dell’azienda.
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il corso si rivolge a coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali preposti, ovvero:
(Art. 2 D.Lgs. 81/08)
“e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, la formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e una formazione aggiuntiva particolare in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima della formazione aggiuntiva per i Preposti è di 8 ore.
Il rilascio dell’attestato
L’Attestato viene rilasciato presso la sede dello Studio Tecnico E.S.E. Dopo il superamento del Test di Verifica Finale del corso sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con Verifica Finale dell’Apprendimento ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
GLI ATTESTATI RILASCIATI SONO VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.
CORSO |
CHI |
TIPOLOGIA DI RISCHIO |
DURATA |
Formazione per Preposti |
Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute |
basso |
8 ore |
medio |
12 ore |
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alto |
16 ore |